CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 487
626 / 1056Forma dei provvedimenti del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli e seguenti in quanto applicabili e quella dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-487