CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. II
Art. 186
Pronuncia dei provvedimenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-186