CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo VI

Art. 604

Disposizioni particolari.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all' primo comma. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-604

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