CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. III§ 3

Art. 579

Persone ammesse agli incanti.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-579

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