CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. III›§ 3
Art. 578
Delega a compiere la vendita.
In vigore dal 21 apr 1942
Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.
In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-578