Art. 578 · Delega a compiere la vendita.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. III§ 3

Art. 578

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Delega a compiere la vendita.

In vigore dal 21 apr 1942
Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata. In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
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