CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. III§ 3

Art. 581

Modalità dell'incanto.

In vigore dal 8 set 1998
L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-581

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