CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. III›§ 3
Art. 581
730 / 1056Modalità dell'incanto.
In vigore dal 8 set 1998
L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-581