CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. III›§ 3
Art. 579
728 / 1056Persone ammesse agli incanti.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-579