Art. 603 · Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo VI

Art. 603

753 / 1056

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-603