CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo VI
Art. 603
753 / 1056Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-603