CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo VI
Art. 602
752 / 1056Modo dell'espropriazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-602