Art. 405
Domanda di opposizione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-405
Domanda di opposizione.
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L'opposizione contro una sentenza deve essere proposta davanti allo stesso giudice che l'ha emessa, seguendo le consuete forme del procedimento che si svolge davanti a lui. L'atto di citazione deve contenere tutti i requisiti ordinari previsti per la citazione (articolo 163) e deve indicare chiaramente la sentenza impugnata. Se l'opposizione si basa sui motivi del secondo comma dell'articolo precedente, la citazione deve specificare anche il giorno in cui il terzo ha scoperto il dolo o la collusione, indicando la relativa prova.
La norma stabilisce le modalità pratiche e l'autorità giudiziaria competente per presentare la domanda di opposizione contro una sentenza. Serve a garantire che l'impugnazione sia trattata dallo stesso giudice e contenga gli elementi indispensabili per identificare la decisione contestata e le ragioni dell'opponente.
Si applica a chi intende proporre opposizione contro una sentenza, compreso il terzo che fa valere la scoperta di dolo o collusione.
Un soggetto terzo scopre che una sentenza è stata pronunciata a seguito di una collusione tra le parti a suo danno. Per fare opposizione, notifica un atto di citazione indicando la data esatta in cui ha scoperto la collusione e fornendo la relativa prova, rivolgendosi al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza.
L'opponente deve proporre la domanda davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza tramite atto di citazione, inserendo i requisiti dell'articolo 163, l'indicazione della sentenza impugnata e, se previsto, il giorno della scoperta del dolo o della collusione con la relativa prova.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.