CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo V

Art. 405

Domanda di opposizione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all', anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-405

In sintesi

L'opposizione contro una sentenza deve essere proposta davanti allo stesso giudice che l'ha emessa, seguendo le consuete forme del procedimento che si svolge davanti a lui. L'atto di citazione deve contenere tutti i requisiti ordinari previsti per la citazione (articolo 163) e deve indicare chiaramente la sentenza impugnata. Se l'opposizione si basa sui motivi del secondo comma dell'articolo precedente, la citazione deve specificare anche il giorno in cui il terzo ha scoperto il dolo o la collusione, indicando la relativa prova.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le modalità pratiche e l'autorità giudiziaria competente per presentare la domanda di opposizione contro una sentenza. Serve a garantire che l'impugnazione sia trattata dallo stesso giudice e contenga gli elementi indispensabili per identificare la decisione contestata e le ragioni dell'opponente.

A chi si applica

Si applica a chi intende proporre opposizione contro una sentenza, compreso il terzo che fa valere la scoperta di dolo o collusione.

Esempio pratico

Un soggetto terzo scopre che una sentenza è stata pronunciata a seguito di una collusione tra le parti a suo danno. Per fare opposizione, notifica un atto di citazione indicando la data esatta in cui ha scoperto la collusione e fornendo la relativa prova, rivolgendosi al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza.

Adempimenti e conseguenze

L'opponente deve proporre la domanda davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza tramite atto di citazione, inserendo i requisiti dell'articolo 163, l'indicazione della sentenza impugnata e, se previsto, il giorno della scoperta del dolo o della collusione con la relativa prova.

Domande frequenti

Davanti a quale giudice va proposta l'opposizione?L'opposizione deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Cosa deve contenere obbligatoriamente l'atto di citazione per l'opposizione?Deve contenere gli elementi ordinari della citazione (di cui all'articolo 163) e l'espressa indicazione della sentenza impugnata.
Cosa va indicato se l'opposizione riguarda l'ipotesi del secondo comma dell'articolo precedente?È obbligatorio indicare il giorno esatto in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, oltre alla relativa prova.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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