CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo V

Art. 407

Sospensione dell'esecuzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell', con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-407

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo