CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V
Art. 407
Sospensione dell'esecuzione.
In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell', con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-407