CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IV

Art. 403

Impugnazione della sentenza di revocazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-403

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo