CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV
Art. 403
Impugnazione della sentenza di revocazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-403