CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IV

Art. 401

Sospensione dell'esecuzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell', con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-401

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