CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IV

Art. 402

Decisione.

In vigore dal 17 nov 1977
Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata. Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-402

In sintesi

Quando accoglie la revocazione, il giudice pronuncia la revoca della sentenza impugnata e procede a decidere direttamente il merito della controversia. Con lo stesso provvedimento dispone l'eventuale restituzione di quanto sia stato ottenuto in esecuzione della sentenza cancellata. Tuttavia, se per decidere il merito è necessario assumere nuovi mezzi di prova, il giudice dichiara la revocazione con sentenza e rimette le parti davanti al giudice istruttore tramite un'apposita ordinanza.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la fase conclusiva del giudizio di revocazione, stabilendo come il giudice deve decidere la causa dopo aver revocato la precedente sentenza e come gestire l'eventuale necessità di nuove prove.

A chi si applica

Si applica ai giudici chiamati a decidere un giudizio di revocazione e alle parti del processo coinvolte nell'impugnazione.

Esempio pratico

Un soggetto ottiene l'accoglimento della revocazione contro una sentenza che lo condannava a pagare una somma di denaro. Il giudice revoca la decisione, ridiscute il merito della lite e ordina alla controparte di restituire le somme già incassate. Se invece per ridiscutere la causa occorrono nuovi accertamenti istruttori, il giudice pronuncia la revoca e rinvia le parti davanti all'istruttore.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di restituzione di ciò che sia stato conseguito con la sentenza revocata, laddove disposto dal giudice.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato prima dall'art. 8, comma 1 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e successivamente dall'art. 9, comma 1 della Legge 18 ottobre 1977, n. 793, che ne ha modificato il primo e il secondo comma.

Domande frequenti

Cosa accade ai beni o alle somme ottenute con la sentenza poi revocata?Con la sentenza che pronuncia la revocazione, il giudice dispone l'eventuale restituzione di ciò che è stato conseguito in base alla sentenza revocata.
Il giudice può decidere subito il merito della causa quando accoglie la revocazione?Sì, il giudice decide il merito con la stessa sentenza che pronuncia la revocazione, a meno che non ritenga necessario disporre nuovi mezzi istruttori.
Cosa fa il giudice se per decidere il merito servono nuove prove?In questo caso il giudice pronuncia con sentenza la revocazione della sentenza impugnata e, tramite ordinanza, rimette le parti davanti all'istruttore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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