Art. 402
Decisione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-402
Decisione.
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Quando accoglie la revocazione, il giudice pronuncia la revoca della sentenza impugnata e procede a decidere direttamente il merito della controversia. Con lo stesso provvedimento dispone l'eventuale restituzione di quanto sia stato ottenuto in esecuzione della sentenza cancellata. Tuttavia, se per decidere il merito è necessario assumere nuovi mezzi di prova, il giudice dichiara la revocazione con sentenza e rimette le parti davanti al giudice istruttore tramite un'apposita ordinanza.
La norma disciplina la fase conclusiva del giudizio di revocazione, stabilendo come il giudice deve decidere la causa dopo aver revocato la precedente sentenza e come gestire l'eventuale necessità di nuove prove.
Si applica ai giudici chiamati a decidere un giudizio di revocazione e alle parti del processo coinvolte nell'impugnazione.
Un soggetto ottiene l'accoglimento della revocazione contro una sentenza che lo condannava a pagare una somma di denaro. Il giudice revoca la decisione, ridiscute il merito della lite e ordina alla controparte di restituire le somme già incassate. Se invece per ridiscutere la causa occorrono nuovi accertamenti istruttori, il giudice pronuncia la revoca e rinvia le parti davanti all'istruttore.
Obbligo di restituzione di ciò che sia stato conseguito con la sentenza revocata, laddove disposto dal giudice.
L'articolo è stato modificato prima dall'art. 8, comma 1 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e successivamente dall'art. 9, comma 1 della Legge 18 ottobre 1977, n. 793, che ne ha modificato il primo e il secondo comma.
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