CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo V

Art. 406

Procedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-406

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