In sintesi
Se le parti trovano un accordo, totale o parziale, viene redatto e firmato un processo verbale che il giudice può rendere esecutivo con proprio decreto. In caso di mancato accordo, la commissione formula una proposta transattiva: se rifiutata ingiustificatamente, il giudice ne terrà conto nel successivo giudizio e i relativi verbali dovranno essere allegati al ricorso. Qualora la conciliazione avvenga in sede sindacale, il verbale deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro e poi trasmesso al tribunale per ottenere l'esecutività.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la formalizzazione dell'esito del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro, attribuendo efficacia esecutiva all'accordo raggiunto e regolando le conseguenze processuali del mancato accordo.
A chi si applica
Si applica alle parti di una controversia di lavoro che intraprendono un tentativo di conciliazione, ai componenti delle commissioni di conciliazione, alle associazioni sindacali e agli organi giudiziari ed amministrativi competenti.
Esempio pratico
Un lavoratore e un datore di lavoro trovano un accordo davanti alla commissione per il pagamento parziale di alcune somme arretrate. Viene redatto e sottoscritto il processo verbale di conciliazione, dopodiché una delle parti chiede al giudice di dichiararlo esecutivo con decreto per garantirne l'immediato adempimento.
Adempimenti e conseguenze
Se la conciliazione riesce, vi è l'obbligo di redigere e sottoscrivere il verbale; per la conciliazione sindacale, è necessario il deposito presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di conciliazione fallita, è obbligatorio allegare i verbali e le memorie al successivo ricorso introduttivo del giudizio; il rifiuto della proposta della commissione senza adeguata motivazione viene valutato dal giudice nel giudizio.
Cosa è cambiato
L'articolo è stato modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 (art. 1, comma 1), successivamente dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (art. 81, comma 1, per i commi 2 e 3) e infine dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 (art. 1, comma 1).
Domande frequenti
Cosa succede se una delle parti rifiuta la proposta della commissione di conciliazione?I termini della proposta e le valutazioni delle parti vengono verbalizzati, e il giudice terrà conto in sede di giudizio del rifiuto avvenuto senza un'adeguata motivazione.
Come acquista efficacia esecutiva il verbale di conciliazione?Viene dichiarato esecutivo con decreto del giudice, su apposita istanza della parte interessata, previa verifica della sua regolarità formale.
Qual è la procedura per rendere esecutivo un verbale di conciliazione concluso in sede sindacale?Il verbale deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro, che ne accerta l'autenticità e lo deposita nella cancelleria del tribunale competente, dove il giudice lo dichiarerà esecutivo con decreto su istanza di parte.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.