CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo ISez. I

Art. 411

Processo verbale di conciliazione.

In vigore dal 24 nov 2010
Se la conciliazione esperita ai sensi dell' riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell' devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-411

In sintesi

Se le parti trovano un accordo, totale o parziale, viene redatto e firmato un processo verbale che il giudice può rendere esecutivo con proprio decreto. In caso di mancato accordo, la commissione formula una proposta transattiva: se rifiutata ingiustificatamente, il giudice ne terrà conto nel successivo giudizio e i relativi verbali dovranno essere allegati al ricorso. Qualora la conciliazione avvenga in sede sindacale, il verbale deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro e poi trasmesso al tribunale per ottenere l'esecutività.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la formalizzazione dell'esito del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro, attribuendo efficacia esecutiva all'accordo raggiunto e regolando le conseguenze processuali del mancato accordo.

A chi si applica

Si applica alle parti di una controversia di lavoro che intraprendono un tentativo di conciliazione, ai componenti delle commissioni di conciliazione, alle associazioni sindacali e agli organi giudiziari ed amministrativi competenti.

Esempio pratico

Un lavoratore e un datore di lavoro trovano un accordo davanti alla commissione per il pagamento parziale di alcune somme arretrate. Viene redatto e sottoscritto il processo verbale di conciliazione, dopodiché una delle parti chiede al giudice di dichiararlo esecutivo con decreto per garantirne l'immediato adempimento.

Adempimenti e conseguenze

Se la conciliazione riesce, vi è l'obbligo di redigere e sottoscrivere il verbale; per la conciliazione sindacale, è necessario il deposito presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di conciliazione fallita, è obbligatorio allegare i verbali e le memorie al successivo ricorso introduttivo del giudizio; il rifiuto della proposta della commissione senza adeguata motivazione viene valutato dal giudice nel giudizio.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 (art. 1, comma 1), successivamente dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (art. 81, comma 1, per i commi 2 e 3) e infine dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 (art. 1, comma 1).

Domande frequenti

Cosa succede se una delle parti rifiuta la proposta della commissione di conciliazione?I termini della proposta e le valutazioni delle parti vengono verbalizzati, e il giudice terrà conto in sede di giudizio del rifiuto avvenuto senza un'adeguata motivazione.
Come acquista efficacia esecutiva il verbale di conciliazione?Viene dichiarato esecutivo con decreto del giudice, su apposita istanza della parte interessata, previa verifica della sua regolarità formale.
Qual è la procedura per rendere esecutivo un verbale di conciliazione concluso in sede sindacale?Il verbale deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro, che ne accerta l'autenticità e lo deposita nella cancelleria del tribunale competente, dove il giudice lo dichiarerà esecutivo con decreto su istanza di parte.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo