CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV
Art. 402
526 / 1056Decisione.
In vigore dal 17 nov 1977
Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-402