CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV
Art. 396
Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello.
In vigore dal 21 apr 1942
(Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello).
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purchè la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-396