CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 392
Riassunzione della causa.
In vigore dal 4 lug 2009
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli e seguenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-392