Art. 392 · Riassunzione della causa.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 392

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Riassunzione della causa.

In vigore dal 4 lug 2009
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli e seguenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-392