CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 394

Procedimento in sede di rinvio.

In vigore dal 21 apr 1942
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-394

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