CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 393

Estinzione del processo.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-393

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