CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 389
Domande conseguenti alla cassazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-389