CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 385

Provvedimenti sulle spese.

In vigore dal 4 lug 2009
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-385

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