CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 382

Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.

In vigore dal 21 apr 1942
La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-382

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