CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 387
Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.
In vigore dal 21 apr 1942
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-387