CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 385
503 / 1056Provvedimenti sulle spese.
In vigore dal 4 lug 2009
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-385