Art. 389 · Domande conseguenti alla cassazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 389

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Domande conseguenti alla cassazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-389