CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 393
517 / 1056Estinzione del processo.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-393