CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV
Art. 401
525 / 1056Sospensione dell'esecuzione.
In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell', con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-401