CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV
Art. 403
527 / 1056Impugnazione della sentenza di revocazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-403