Art. 407 · Sospensione dell'esecuzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo V

Art. 407

531 / 1056

Sospensione dell'esecuzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell', con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-407