Art. 405 · Domanda di opposizione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo V

Art. 405

529 / 1056

Domanda di opposizione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all', anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
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