CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V
Art. 405
529 / 1056Domanda di opposizione.
In vigore dal 21 apr 1942
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all', anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-405