CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 163
Contenuto della citazione.
In vigore dal 26 nov 2024
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;
3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
4° l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall' e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell', con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli , che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall' o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell', è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli e seguenti.
Note all'articolo
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
L'articolo stabilisce che una causa civile inizia con un atto di citazione a comparire a un'udienza fissa. L'atto deve specificare il tribunale adito, le generalità complete di attore e convenuto (inclusi codice fiscale e PEC), l'oggetto della domanda e i fatti e motivi di diritto in modo chiaro e specifico. Deve inoltre elencare le prove, i documenti e il nome del procuratore con l'eventuale procura. Infine, deve indicare la data dell'udienza, invitare il convenuto a costituirsi almeno settanta giorni prima con l'avviso delle decadenze previste, ricordare l'obbligatorietà della difesa tecnica e la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato, prima di essere notificato dall'ufficiale giudiziario.
Perché esiste questa norma
La norma definisce gli elementi essenziali dell'atto di citazione per garantire che la domanda giudiziale sia chiara e che il convenuto sia informato dei fatti, delle prove e dei termini di difesa.
A chi si applica
Si applica a chiunque (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati) intenda avviare una causa civile davanti al tribunale e ai soggetti convenuti in giudizio.
Esempio pratico
Un cittadino decide di citare in tribunale una società per chiedere il risarcimento di un danno. Il suo difensore redige l'atto inserendo i dati di entrambe le parti, l'oggetto, i fatti accaduti, i documenti allegati e la data dell'udienza, avvisando la società dei termini di settanta giorni per difendersi prima di consegnarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Adempimenti e conseguenze
L'atto deve contenere tutti i requisiti obbligatori (dati anagrafici, PEC, oggetto, fatti, prove, avvertimenti sui termini di costituzione a 70 giorni); la costituzione tardiva del convenuto implica le decadenze di legge.
Cosa è cambiato
Il testo dell'articolo 163 (in particolare i commi 1, 2, numero 7 e 3) è stato modificato dall'atto 048U0483 e dal D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (pubblicato in G.U. 20/05/1948, n. 116).
Domande frequenti
Entro quale termine deve costituirsi il convenuto dopo aver ricevuto la citazione?Il convenuto deve essere invitato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima del giorno dell'udienza fissata nell'atto.
Cosa accade se il convenuto non si costituisce nei termini indicati?La costituzione tardiva oltre i termini indicati comporta le decadenze previste dalla legge (articoli 38 e 167).
Chi provvede alla notifica dell'atto di citazione?L'atto, sottoscritto a norma di legge, viene consegnato dalla parte o dal suo procuratore all'ufficiale giudiziario, che provvede alla notifica.