CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo III

Art. 161

Nullità della sentenza.

In vigore dal 21 apr 1942
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-161

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