CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III
Art. 162
Pronuncia sulla nullità.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell', numero 2.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-162