Art. 160
Nullità della notificazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-160
Nullità della notificazione.
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La norma stabilisce i casi in cui una notificazione è da considerarsi nulla. Ciò avviene se non vengono rispettate le regole relative alla persona a cui deve essere consegnata la copia dell'atto. Inoltre, la nullità si verifica se c'è un'incertezza assoluta sull'identità del destinatario oppure sulla data della notifica. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni generali previste dagli articoli 156 e 157.
La norma mira a garantire la corretta conoscenza degli atti giudiziari, stabilendo quando un vizio nella consegna o l'incertezza sui dati essenziali rende invalida la notificazione.
Si applica a chi effettua o riceve una notificazione di un atto e alle parti coinvolte nel procedimento.
Un atto giudiziario viene notificato ma la copia viene consegnata a un soggetto non previsto dalle regole o presenta una data totalmente illeggibile. In questa situazione si genera un'incertezza assoluta e la notificazione risulta nulla ai sensi di questa norma.
La conseguenza prevista per il mancato rispetto delle disposizioni o per l'incertezza assoluta su data o persona è la nullità della notificazione, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.