CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo III

Art. 158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice.

In vigore dal 21 apr 1942
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-158

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo