CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III
Art. 158
Nullità derivante dalla costituzione del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-158