Art. 158 · Nullità derivante dalla costituzione del giudice.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo III

Art. 158

168 / 1056

Nullità derivante dalla costituzione del giudice.

In vigore dal 21 apr 1942
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-158