CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III
Art. 158
168 / 1056Nullità derivante dalla costituzione del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-158