CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III
Art. 160
170 / 1056Nullità della notificazione.
In vigore dal 21 apr 1942
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-160