CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 304

Effetti dell'interruzione.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-304

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo