CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 309

Mancata comparizione all'udienza.

In vigore dal 1 gen 1951
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-309

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo