Art. 309 · Mancata comparizione all'udienza.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 309

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Mancata comparizione all'udienza.

In vigore dal 1 gen 1951
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-309