CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 309
419 / 1056Mancata comparizione all'udienza.
In vigore dal 1 gen 1951
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-309