CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 308
Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza.
In vigore dal 1 gen 1951
L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all' commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-308