CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 308

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza.

In vigore dal 1 gen 1951
L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all' commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-308

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