CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 303

Riassunzione del processo.

In vigore dal 21 apr 1942
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-303

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