CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. I

Art. 298

Effetti della sospensione.

In vigore dal 21 apr 1942
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-298

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