CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 298
Effetti della sospensione.
In vigore dal 21 apr 1942
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-298