CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 301
Morte o impedimento del procuratore.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-301