CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 301

Morte o impedimento del procuratore.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell'. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-301

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