CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 302

Prosecuzione del processo.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-302

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